A chi è rivolto
Può essere richiesto da cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno (carta o permesso) o dello Status di Rifugiato Politico / Protezione Sussidiaria, residenti nello stato italiano.
Normalmente l’assegno spetta alla madre ma, in caso di decesso della madre o abbandono del neonato, può fare richiesta anche il padre.
Si tratta di una forma di sostegno economico destinata principalmente alle madri disoccupate e casalinghe che non lavorano, alternativo rispetto alla maternità garantita dall’Inps alle madri lavoratrici o precarie.
Come fare
L’istanza deve essere inviata - ove disponibile attraverso l'apposito servizio online - all’area di riferimento o compilata presso l'ufficio comunale competente.
Cosa serve
Per ottenere l'assegno è necessario la copia dell'attestazione ISEE, permesso di soggiorno in caso di cittadina extracomunitaria e lo SPID/CIE/CNS per l'accesso al portale.
Cosa si ottiene
Si ottiene l'erogazione dell'importo fissato di legge, in un unica soluzione, sul conto corrente indicato in fase di richiesta.
Tempi e scadenze
L’istanza verra? evasa entro massimo 30 giorni dalla presentazione.
La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.
Quanto costa
Non sono previsti costi per la presentazione e rilascio dell’istanza.
Accedi al servizio
Puoi ottenere informazioni sul servizio prenotando un appuntamento presso gli uffici.
Condizioni di servizio
L'assegno di maternità di base, anche detto "Assegno di maternità dei Comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni e pagata dall'INPS (articolo 74 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 51).
L’assegno di maternità viene erogato per cinque mensilità e spetta solo entro determinati limiti reddituali e di ISEE.
L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT.
Normativa di riferimento
- Decreto Legislativo 51/2001, in particolare l’articolo 74.
- Legge n° 448 del 23.12.1998 art. 66.
Condizioni di servizio