Fondo di sostegno alla locazione - art. 11 L. N. 431/98

Data:

28 novembre 2022

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Fondo di sostegno alla locazione - art. 11 L. N. 431/98
Fondo di sostegno alla locazione - art. 11 L. N. 431/98

 

Sono aperti i termini per la presentazione della domanda per accedere al contributo ad integrazione del canone di locazione a valere sulle risorse assegnate dal Fondo nazionale di sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della Legge n. 431/1998.

 

 

Art. 1 - Destinatari

Possono accedere al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione i nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata, site nel Comune di Olzai ed occupate a titolo di abitazione principale.

Art. 2 - Requisiti per l’ammissione

Possono partecipare al presente bando i soggetti che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • residenza anagrafica nel Comune di Olzai e nell’alloggio per il quale si richiede il contributo;
  • cittadinanza italiana o di altro Stato aderente alla Comunità Europea;
  • cittadini immigrati extracomunitari in possesso di un regolare titolo di soggiorno;
  • titolari di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà privata sita nel Comune di Olzai ed occupata a titolo di abitazione principale. Il contratto deve:
  • risultare regolarmente registrato ai sensi di legge ed in regola con le registrazioni annuali - versamento imposta di registro o esercizio opzione “cedolare secca” e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente;
  • sussistere per il periodo al quale si riferisce il contributo di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato nell’anno 2022.

In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare, da parte del Comune, nell’anno successivo.

Art. 3 - Motivi di esclusione

Non sono ammessi a partecipare al presente bando:

  • i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1(abitazione di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (palazzi di pregi artistici e signorili);
  • i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 della L. R. n. 13/1989 s.m.i, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l’intera proprietà, l’adeguatezza dell’alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene;
  • i nuclei familiari assegnatari, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare, di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (es. Contratto di affitto ERP);
  • i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Art. 4 - Limiti di reddito

L’ammontare di contributi per ciascun richiedente varia a seconda delle seguenti fasce reddituali:

  1. Fascia A - ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS pari a €. 13.659,88, rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%. L’ammontare del contributo non può essere superiore a € 3.098,74;
  2. Fascia B - ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l’accesso all’edilizia sovvenzionata, pari ad €. 14.573,00, rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L’ammontare del contributo non può essere superiore a €320,00.
  3. Fascia Covid - ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad €. 35.000,00, rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24 %. L’ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.

Per l’ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell’art. 1, comma 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 13 luglio 2022, i richiedenti devono presentare un’autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l’ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021.

Art. 5 - Entità del contributo

Il contributo in oggetto è riferito all’annualità 2022 con decorrenza dal 1° gennaio 2022 ovvero dalla data di stipula del contratto, se successiva.

L’ammontare del contributo annuo concesso non può, in ogni modo, essere superiore ad € 3.098,74 per i nuclei rientranti in fascia A e ad € 2.320,00 per i nuclei familiari rientranti in fascia B e in fascia COVID.

L’ammontare del contributo (C) non può eccedere la differenza tra il canone effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all’ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l’anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell’ISEE mentre per la fascia B e la fascia Covid è pari al 24% dell’ISEE.

Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile (C=CA-CS).

Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime (€ 3.098,74 per la fascia A, e 2.320,00 per le fasce B e Covid) più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie, altrimenti è pari al valore calcolato.

Qualora il contributo trasferito dalla Regione fosse insufficiente a coprire l’intero fabbisogno del Comune, per ragioni di equità e parità di trattamento, si opererà la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B e Fascia Covid.

Art. 6 - Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione

La non cumulabilità del Fondo regionale in oggetto con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione determina la riduzione dell’erogazione del contributo del Fondo della quota pari a quella riconosciuta per l’altra misura o, viceversa determina la riduzione della quota dell’altra misura del valore
riconosciuto per il Fondo in argomento, come per esempio nel caso, di Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza, Fondo Misure di Solidarietà e Sostegno per il pagamento dei canoni di locazione.

Ciò determina, quindi, che la liquidazione delle risorse da parte del Comune ai beneficiari del contributo regionale avvenga al netto delle risorse riconosciute per la quota affitto del Reddito di Cittadinanza e per la quota prevista per il Fondo Misure di Solidarietà e Sostegno per il pagamento dei canoni di locazione.

Art. 7 - Nucleo familiare

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultino nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda, ai sensi della normativa vigente.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo, il richiedente deve far parte del nucleo tra i cui componenti figura il titolare del contratto di locazione.

Ogni componente del nucleo familiare viene computato una unità indipendentemente dal fatto che sia o meno percettore di reddito, che sia o meno a carico e che sia maggiorenne o minorenne.

I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche se anagraficamente non residenti nel medesimo alloggio, tranne il caso in cui esista un provvedimento di separazione, regolarmente omologato dal Tribunale. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo (D.P.C.M. 04.04.2001 n. 242 e successive modifiche o integrazioni).

Art. 8 - Modalità di erogazione del contributo

L’erogazione del contributo:

  • avviene successivamente all’accreditamento del Fondo assegnato dalla Regione Sardegna al Comune di Olzai;
  • avviene in relazione alla formazione della graduatoria;
  • è subordinata alla presentazione delle ricevute, in copia, del pagamento del canone di locazione relative all’annualità 2022 o, se non in grado di produrle, alla presentazione di una dichiarazione liberatoria del proprietario dell’immobile, attestante l’avvenuto ricevimento dell’importo dei canoni di locazione, corredata da fotocopia del documento di identità del dichiarante;

In caso di erogazione da parte della Regione di un finanziamento inferiore al fabbisogno, per ragioni di equità e parità di trattamento, sarà operata una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle predette fasce A e B e Fascia Covid, fino alla concorrenza delle risorse assegnate.

Art. 9 - Formazione e pubblicazione della graduatoria

Il Comune procede all’istruttoria delle domande dei richiedenti pervenute entro i termini, verificandone la completezza e la regolarità e redige la graduatoria degli ammessi e degli esclusi al contributo.

La graduatoria provvisoria verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale all’indirizzo www.comune.olzai.nu.it, fermo restando, in capo agli interessati, la possibilità di presentare eventuali ricorsi debitamente motivati entro e non oltre il termine di 5 giorni successivi alla data di pubblicazione della stessa.

Terminato l’esame delle eventuali opposizioni presentate, il Responsabile del Servizio provvede con propria determinazione all’approvazione della graduatoria definitiva degli ammessi e degli esclusi.

In assenza di ricorsi, la graduatoria provvisoria è da considerarsi automaticamente definitiva.

Art. 10 - Termini di presentazione della domanda

Le domande di partecipazione al presente Bando dovranno essere presentate in forma di Dichiarazione Sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Olzai disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali e scaricabili dal sito internet www.comune.olzai.nu.it.

Le domande, debitamente compilate, sottoscritte e corredate della documentazione sopra elencata, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Olzai - Via Vittorio Emanuele n. 25 - entro e non oltre il 15 dicembre 2022, in una delle seguenti modalità:

oppure

  • a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo servizisociali@pec.comune.olzai.nu.it.

Per la trasmissione via PEC si prega di scansionare la domanda e la documentazione allegata, e trasmetterla in formato pdf.

Le domande pervenute fuori termine, o incomplete, o prive degli allegati, non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria con conseguente esclusione.

Documentazione da allegare alla domanda:

  • attestazione ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare, in corso di validità e redatta secondo la normativa vigente;
  • copia del contratto di locazione dell’immobile regolarmente registrato all’Ufficio del Registro competente;
  • ricevuta di versamento dell’Imposta annuale di Registrazione relativa all’anno in corso o copia della documentazione di adesione al regime fiscale della “cedolare secca”;
  • copia delle ricevute comprovanti l’avvenuto pagamento del canone di locazione riguardanti i mesi di riferimento del contratto; ogni ricevuta dovrà essere correttamente compilata, riportare i dati del locatore e del locatario nonché il mese di riferimento del pagamento nonché firmate per quietanza dal locatore; ovvero, se non in grado di produrle, alla presentazione di una dichiarazione liberatoria del proprietario dell’immobile, attestante l’avvenuto ricevimento dell’importo dei canoni di locazione, corredata da fotocopia del documento di identità del dichiarante;
  • copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità;
  • copia del titolo di soggiorno (solo per i cittadini immigrati extracomunitari);
  • eventuale copia del codice IBAN intestato/cointestato al richiedente;
  • per la sola Fascia Covid autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nella quale il richiedente dichiara di aver subito, in ragione dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%, allegando certificazione ISEE o in alternativa le dichiarazioni fiscali 2020 e 2021.

Art. 11 - Responsabile procedimento

La responsabilità del procedimento è attribuita all’Assistente Sociale, Dott.ssa Barbara Longu, ai sensi e per gli effetti previsti dalla L. 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 12 - Informazioni

Le informazioni potranno essere richieste telefonicamente contattando il numero 0784 55001 interno 3, oppure mandando una mail all’indirizzo servizisociali@comune.olzai.nu.it.

Art. 13 - Controlli e sanzioni

Spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive presentate (art. 71 del D.P.R. n. 445/2000).

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

L’Amministrazione agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 109/1998).

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

Tutti i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Avviso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy.

Art. 15 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente in materia e in particolare alla L. n. 431/1998, al D.M.LL.PP. 07.06.1999 e alle linee guida emanate dalla Regione Sardegna.

Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)

Il Comune di Olzai, con sede in Olzai, Via Vittorio Emanuele n. 25,  email: info@comune.olzai.nu.it - PEC protocollo@pec.comune.olzan.nu.it – tel. 0784 55001, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente,  nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.

Vi informiamo che il trattamento dei Vostri dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’Amministrazione.

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd “minimizzazione dei dati”, i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Vostra dignità e la Vostra riservatezza. Il conferimento dei dati di cui al presente bando è obbligatorio ed il loro mancato inserimento comporterà l’applicazione delle disposizioni sanzionatorie espressamente previste dalla vigente normativa. I dati raccolti con la domanda per il presente bando potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii). Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.

I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare. Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella Società DASEIN s.r.l. con sede in Torino, Lungo Dora Colletta n. 81. Il Referente per il Titolare/Responsabile è il Dott. Giovanni Maria Sanna che è possibile contattare ai seguenti recapiti cell. 3491275212 - email sanna.dpo@dasein.it.

                                   

 

 

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