ORDINANZA SINDACALE n.15 in data 20/05/2022 - Prescrizioni antincendio 2022

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20 maggio 2022

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ORDINANZA SINDACALE n.15 in data 20/05/2022 - Prescrizioni antincendio 2022
ORDINANZA SINDACALE n.15 in data 20/05/2022 - Prescrizioni antincendio 2022

ORDINANZA SINDACALE n. 15  in data 20 maggio 2022

(Prot. n.2185/2022)

  Prescrizioni antincendio 2022. Pulizia dei terreni, delle aree e dei cortili del territorio comunale

IL SINDACO

CONSIDERATO che con l’approssimarsi della stagione estiva si ripropone in tutta la sua gravità il pericolo d’incendi;

 RITENUTO necessario, tutelare la pubblica incolumità nonché l’igiene pubblica ponendo in essere le misure di prevenzione adottate dalla Giunta Regionale ai fini  della salvaguardia e della tutela dell’ambiente nonché della salute pubblica, nel periodo a prevalente rischio di incendio ed a rischio di proliferazione di insetti e parassiti nocivi per la salute dell’uomo e degli animali;

 RICHIAMATE:

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/3 del 23 aprile 2020 avente ad oggetto “Prescrizioni Regionali Antincendio 2020-2022 ed il relativo allegato “Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio boschivo ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016

 - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 15/7 del 23 Aprile 2021 “Prescrizioni Regionali Antincendio 2020-2022 - Aggiornamento 2021” ed il relativo allegato che all’art. 3 comma 1 indica il periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo” con decorrenza dal 1 giugno  sino al 31 ottobre;

 - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 15/1 del 2 maggio 2022 “Prescrizioni Regionali Antincendio 2020-2022 - Aggiornamento 2022”

 RICHIAMATI in particolare:

  • l’art. 25 delle prescrizioni regionali antincendio allegate alla Delibera G.R. n.15/7 del 23 aprile 2021 che recita ” ….la violazione dei precetti di cui alle presenti prescrizioni è punita a norma della Legge del 21 novembre 2000, n. 353 e della L. R. 27 aprile 2016 n. 8, secondo quanto indicato nell’ ”Allegato E”(Prontuario delle sanzioni amministrative). Con riferimento ai divieti di cui agli articoli precedenti, nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo di cui all’art. 3, il pericolo d’incendio è presunto…”
  • l’art. 26 della Legge Regionale 21 novembre 2000, n. 353 che recita “il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di finanza, i Sindaci, i Vigili Urbani, le Guardie Campestri e le Compagnie dei Barracelli vigileranno al fine di imporre la più stretta osservanza delle presenti disposizioni, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, e perseguiranno i trasgressori a norma di legge”.
  • il U.L.P.S., R.D. n.773/1931 e relativo Regolamento di esecuzione;
  • il vigente Codice della Strada e il Regolamento di esecuzione;

- lo Statuto Comunale;

- l’art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione i provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale: “…..in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità Locale……Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente…”

ORDINA

  1. Per tutto il periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”, è VIETATO:
    1. accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l’accensione (comprese le cosiddette lanterne volanti o similari);
    2. smaltire braci;
    3. gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
    4. fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte

 2.   Entro il 1 giugno 2022:

  1. i proprietari e/o i conduttori di terreni, appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sono tenuti ripulire da fieno, rovi e materiale secco di qualsiasi natura, le aree e i cortili all’interno del centro abitato;
  2. i proprietari e/o i conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
  3. i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
  4. i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all’art. 28, devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;

 

  1. Entro il 1 giugno 2022, chiunque proceda a tagli boschivi e interventi silvicolturali in genere, deve provvedere alla completa rimozione degli alberi abbattuti e di tutte le parti legnose risultanti. Il frascame da lasciare in sito per scopi di protezione del suolo deve essere distribuito in “andane” lungo le curve di livello in modo da non creare accumuli di materiale combustibile. Per i tagli effettuati in data successiva al 1° giugno, lo sgombero di cui al presente articolo è contestuale ai tagli

 

  1. Nel periodo 1 giugno 2022 – 31 ottobre 2022 non è consentito far crescere sterpaglie ed erbacee che possano costituire pericolo d’incendio e permettano il proliferare di animali che possono arrecare danni alla salute pubblica. E’ fatto quindi obbligo ai detentori a qualsiasi titolo di aree libere, cortili, giardini, aiuole, terreni ivi comprese le aree prospicienti ad esse, ed ai detentori di provvedere alla pulizia ed al mantenimento decoroso delle stesse, effettuando, ripetutamente, se necessario, lo sfalcio e la rimozione di erbe, erbacce, infestanti, piante, rampicanti e qualsiasi tipo di vegetazione che possa rappresentare innesco per possibili incendi o focolaio per insetti o animali pericolosi per la sicurezza e la salute

 

I soggetti interessati da quanto contenuto dalla presente ordinanza devono ottemperare a quanto sopra entro e non oltre il 1 giugno 2022;

 Ai proprietari ed agli affittuari di terreni che non provvederanno entro 1 giugno 2022 al taglio di siepi    ed erbacce ed alla pulizia del tratto di strada a lato dei terreni medesimi, oltre alle sanzioni comminate in relazione alla normativa vigente, saranno addebitate le spese derivanti dalle operazioni predette che il Comune, al fine di ottemperare alle disposizioni dell’ordinanza regionale antincendio per l’anno 2021, effettuerà entro la data del 1 giugno 2021 in sostituzione dei proprietari e degli affittuari dei terreni.

 Gli inadempienti e quindi i trasgressori della presente ordinanza, saranno puniti a norma della legge 21 novembre 2000 n.353 e della L.R. del 27 aprile 2016 n.8, in virtu’ di quanto disposto dall’”Allegato E” (Prontuario delle sanzioni amministrative – Alla Delibera della Giunta Regionale n.15/7 del 23 aprile  2021) e dall’art. 7 bis del D.lgs 18 agosto 2000 n.267 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Per quanto non previsto dal presente atto, si fa’ esplicito richiamo al contenuto delle “Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio boschivo ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016” 2020-2022, cosi’ come aggiornate dalla Delibera Giunta Regionale n. 15/7 del 23 aprile 2021 e dalla successiva deliberazione della Giunta Regionale n.15/1 in data 2 maggio 2022) e dall’art.7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267.

 AVVERTE

ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 3 della legge 241/1990, chiunque vi abbia interesse può presentare ricorso avverso la presente ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Sardegna, in alternativa ricorso Straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni      dalla data di pubblicazione all’Albo  Pretorio del Comune.

DEMANDA

al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla Compagnia Barracellare di Olzai, di garantire il controllo ed il rispetto della presente Ordinanza e delle prescrizioni in essa impartite - oltre che di tutte le leggi ed i  regolamenti vigenti in materia - ed a perseguire i trasgressori a norma di legge.

MANDA

All’Ufficio Segreteria per la pubblicazione del presente atto sull’Albo Pretorio on line e per la comunicazione:

  • al Prefetto di Nuoro;
  • al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;
  • al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
  • alla Stazione dei Carabinieri di Olzai;
  • alla Polizia di Stato;
  • alla Compagnia Barracellare di

 

Olzai, 20 maggio 2022

        Il Sindaco

 Maria Maddalena Agus

A cura di

Comune di Olzai
Corso Vittorio Emanuele 25 08020 - Olzai (NU)
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Ultimo aggiornamento: 21/05/2022, 11:18

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