AVVISO PUBBLICO A.R.E.A: Art. 5 LR n° 7/2000 – Bando Fondo Sociale 2020 (SCADENZA 19 luglio 2021)

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28 maggio 2021

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AVVISO PUBBLICO A.R.E.A:  Art. 5  LR n° 7/2000 – Bando Fondo Sociale 2020 (SCADENZA 19 luglio 2021)
AVVISO PUBBLICO A.R.E.A: Art. 5 LR n° 7/2000 – Bando Fondo Sociale 2020 (SCADENZA 19 luglio 2021)

BANDO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) GESTITI DA AREA – FONDO SOCIALE ANNUALITA’ 2020
Il Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro bandisce il presente concorso per la concessione di contributi di cui all’art. 5 della legge regionale n. 7 del 5 luglio 2000, a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica annualità 2020 che, trovandosi in condizioni di indigenza, non possono sostenere l’onere di pagamento del canone d’uso, di quello per il rimborso al Servizio Territoriale delle spese di amministrazione, gestione e manutenzione del patrimonio e di quelle dipendenti da eventuali servizi prestati dagli stessi enti, nonché degli oneri dipendenti da situazioni di morosità e di quelli condominiali.
Art. 1
Situazioni che danno titolo al contributo.
Possono presentare domanda gli assegnatari che versino in situazione di effettivo disagio economico – accertato da parte dei competenti servizi comunali ai sensi dell’art. 5, comma 4, della L.R. 7/2000 – in presenza di una delle seguenti condizioni, individuate ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n° 36/20 del 2000:
A): nucleo familiare comprendente soggetti disabili o affetti da gravi malattie croniche o terminali, comportanti grave ed effettivo disagio economico attestato dai Servizi Sociali del Comune di appartenenza;
B): canone annuo di concessione che, incrementato delle spese per servizi in autogestione o condominiali, ecceda l’incidenza percentuale massima sul reddito indicata nella tabella A della L.R. 7/2000.
C) canone annuo di concessione che, incrementato delle spese per servizi in autogestione o condominiali, e degli oneri derivanti dal ripiano del debito maturato per le morosità pregresse, sia superiore all’incidenza percentuale massima sul reddito indicata nella tabella A della L.R. 7/2000.
Si precisa che, ai fini della ammissione al contributo:
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1. Per “oneri derivanti dal ripiano del debito maturato per morosità pregresse” deve intendersi l’intero rateo annuo del piano di rateizzazione, sottoscritto entro la data di scadenza del presente bando, comprensivo delle quote di canone e degli altri oneri contrattuali (spese registrazione contratto, etc.) e relativi interessi;
2. il canone annuo di concessione è quello dovuto per l’anno 2020 e la percentuale di incidenza sarà valutata sul reddito dell'anno 2018;
3. la composizione del nucleo familiare è quella risultante alla data della pubblicazione del presente bando;
4. I richiedenti dovranno allegare alla domanda, a pena di esclusione, apposita attestazione della situazione di disagio economico rilasciata dai Servizi sociali del Comune di appartenenza e la documentazione probatoria della sussistenza dei requisiti per la partecipazione al bando e delle condizioni utili ai fini dell'attribuzione del punteggio (es. verbale di riconoscimento dell'invalidità o dell'handicap rilasciato dalla competente Commissione medica dell’ASL, composizione del nucleo familiare, ecc.);
Possono concorrere altresì gli aventi titolo alla regolarizzazione ai sensi dell’art. 40 e ss. mm. della L.R. 13/1989 per i quali, alla data di pubblicazione del presente Bando, sia stato rilasciato parere favorevole da parte dei Comuni competenti.
L’Azienda si riserva di concedere il contributo anche di propria iniziativa in presenza delle condizioni richieste dalla legge e dalla direttiva impartita dalla Giunta regionale con deliberazione n. 36/20 del 5.9.2000.
Art. 2
Modalità di presentazione della domanda
Gli assegnatari dovranno presentare domanda di partecipazione al bando tramite gli appositi moduli che saranno messi a disposizione presso il Settore Contenzioso, il Comune di appartenenza ed il sito internet dell’Azienda. Il mancato utilizzo del modulo non comporta l’esclusione, sempre che siano rinvenibili nella domanda tutti i dati, le informazioni e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione al bando.
La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dall’assegnatario o da altro componente del medesimo nucleo familiare convivente col medesimo assegnatario.
Alla domanda dovrà essere allegato debitamente sottoscritto, a pena di esclusione, il modulo relativo all’informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art.13 del regolamento UE 2016/679.
I richiedenti di cui alla lett. B) e lettera C) dell’art.2 del presente bando, oltre alla relazione dei Servizi sociali comunali, dovranno allegare apposita attestazione dell’amministratore del condominio o del capo scala dalla quale risulti l’importo delle spese dovute al 31/12/2020 specificando quali mensilità non siano state pagate. In mancanza di detto allegato le spese autodichiarate non saranno prese in considerazione.
I richiedenti di cui alla lett. C) dell’art.2, oltre alle allegazioni di cui sopra, dovranno sottoscrivere entro la data di scadenza del presente bando un piano di rientro della morosità maturata al 31 dicembre dell’anno di riferimento.
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La mancata presentazione degli allegati di cui sopra comporta l’esclusione dal bando.
Le domande dovranno pervenire al protocollo dell’AREA – Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro inderogabilmente entro il 19 Luglio 2021. La domanda potrà essere inoltrata anche via p.e.c. al seguente indirizzo: distretto.nuoro@pec.area.sardegna.it o tramite posta ( farà fede il timbro postale) a: AREA Servizio Territoriale di Nuoro - Settore Contenzioso, Via Piemonte 2 08100 - Nuoro.
Le domande presentate dopo il termine saranno considerate inammissibili e saranno archiviate senza istruttoria. Identico trattamento sarà riservato alla documentazione integrativa inviata spontaneamente dagli interessati oltre il termine previsto.
Verranno prese in considerazione solo le integrazioni richieste dall'Ufficio addetto all'istruttoria e finalizzate a chiarire dichiarazioni già contenute nella domanda medesima.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 38 comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, alle domande dovrà essere allegata, pena l’esclusione, copia di un valido documento di identità.
Art. 3
Punteggi da assegnare ai fini della formulazione della graduatoria
La graduatoria sarà formulata secondo i seguenti punteggi:
1) Consistenza del nucleo familiare
1 punto per ogni componente
2) Nucleo con minori privi di uno o entrambi i genitori
2 punti per ogni genitore mancante
3) Presenza nel nucleo familiare di soggetti con disabilità o affetti da gravi malattie croniche o terminali, che comportino una invalidità riconosciuta dagli organi sanitari competenti per legge.
Per ogni componente affetto da invalidità dal 33% al 66%, punti 20
Per ogni componente affetto da invalidità dal 66.1% al 100% o handicap, punti 30.
Per ogni componente affetto da gravi malattie croniche o terminali, 10 punti.
4) Canone annuo di locazione che, incrementato delle spese per servizi in autogestione o condominiali, ecceda l’incidenza percentuale massima sul reddito indicata nella tabella A della L.R. 7/2000.
1 punto per ciascun punto di eccedenza
5) Canone annuo di locazione che, incrementato delle spese per servizi in autogestione o condominiali e degli oneri derivanti dal ripiano del debito maturato per morosità pregresse, ecceda l’incidenza percentuale massima sul reddito indicata nella tabella A della L.R. 7/2000.
1 punto per ciascun punto di eccedenza
6) Assegnatari che partecipino al concorso per la prima volta.
Punti 5
Si specifica che:
1. Qualora il fondo non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste, i contributi saranno ripartiti tra tutti gli aventi diritto sulla base del punteggio riportato nella graduatoria, nei limiti della
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dotazione annua del fondo ed in misura proporzionale al contributo teorico a ciascuno spettante.
2. Con riferimento ai nuclei familiari privi di reddito imponibile o titolari di redditi minimi, ai quali si applica il canone di locazione determinato ai sensi dell’art. 1 comma 3 della L. R. 7/2000, il “costo di gestione determinato in lire 6.000 mensili per vano” costituisce il parametro di riferimento sia ai fini della determinazione del canone, sia in funzione dell’erogazione del fondo sociale, con la precisazione che :
- la misura del canone come sopra determinato è da considerarsi pari al 7% di incidenza del canone sul reddito stabilita nella tabella A allegata alla L.R. 7/2000;
- fatta salva la condizione di cui alla lettera a) dell’art. 1 dell’allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 36/20 del 5/9/2000 – cui corrisponde la riduzione fino a un massimo di 3 punti percentuali del costo di gestione come sopra calcolato - il contributo deve ridurre l’importo del canone più le spese/degli oneri complessivi gravanti sull’assegnatario in misura non superiore al costo di gestione determinato in € 3,10 (lire 6.000) per vano.
3. La graduatoria sarà stilata rapportando i punteggi conseguiti in centesimi.
Art. 4
Pubblicazione della graduatoria ed opposizioni
La graduatoria sarà approvata con determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro e resa pubblica presso l’Albo Pretorio del Comune in cui sono siti gli alloggi, presso la sede del Servizio Territoriale e sul sito aziendale www.area.sardegna.it sezione “Bandi e gare – Fondo Sociale”.
Contro la graduatoria provvisoria gli interessati potranno proporre opposizione entro 30 gg. dalla data della sua pubblicazione presso il sito aziendale. L'ufficio competente procederà all'istruttoria delle opposizioni e alle eventuali rettifiche della graduatoria. Le opposizioni presentate oltre il suddetto termine di 30 giorni saranno considerate inammissibili e saranno archiviate senza essere istruite.
L'Ufficio potrà in ogni caso procedere in autotutela alle rettifiche che si rendessero necessarie.
Contro il provvedimento di approvazione definitiva della graduatoria gli interessati potranno sempre fare ricorso agli strumenti di tutela giurisdizionale.
Art. 5
Determinazione del contributo e modalità di erogazione
I contributi saranno ripartiti tra gli aventi diritto sulla base della disponibilità del fondo sociale e del numero degli aspiranti beneficiari.
L’erogazione del contributo avverrà, nel rispetto di quanto stabilito all’art.2 dell’allegato alla delibera G.R. n. 36/20 del 5/9/2000:
1. per i soggetti di cui alla lett. A), mediante riduzione del canone di concessione dovuto ai sensi della Tab. A allegata alla L.R. 7/2000 per il periodo temporale che va da gennaio a dicembre del periodo di riferimento - ovvero dalla data in cui si è verificato l’evento che da
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titolo al contributo se successiva a gennaio dell’anno di riferimento –secondo le seguenti modalità:
a) Presenza nel nucleo familiare di un soggetto disabile o affetto da gravi malattie croniche o terminali, comportanti grave ed effettivo disagio economico, attestato dai Servizi sociali del Comune.
- riduzione fino a 3 punti percentuali di incidenza del canone sul reddito per i nuclei familiari collocati nelle fasce A e B1;
- riduzione fino a 2 punti percentuali di incidenza del canone sul reddito per i nuclei familiari collocati nelle fasce da B2 a B4;
- riduzione fino a 1,50 punti percentuali di incidenza del canone sul reddito per i nuclei familiari collocati nelle fasce da C1 a C3;
- riduzione fino a 1 punto percentuale di incidenza del canone sul reddito per i nuclei familiari collocati nelle fasce da C4 a D;
b) Per ogni ulteriore componente affetto da disabilità o da gravi malattie croniche o terminali.
- ulteriore riduzione fino a 1 punto percentuale di incidenza del canone sul reddito, fino ad un massimo di punti 3.
2. per i soggetti di cui alla lett. B), mediante pagamento diretto all’amministratore condominiale o al capo scala delle quote condominiali/spese di autogestione, come risultanti dalla dichiarazione di cui al precedente art.2;
3. per i soggetti di cui alla lett. C) mediante pagamento diretto delle quote o delle spese di cui al precedente punto 2 e incameramento delle somme destinate al ripiano del debito verso l’Azienda formalmente riconosciuto.
Il contributo viene erogato mediante riduzione della situazione debitoria eventualmente già sussistente.
Art. 6
Controlli e sanzioni
L’Azienda controllerà la veridicità delle dichiarazioni contenute nelle domande di coloro che avranno diritto al contributo.
Ferme restando le sanzioni previste dalla legge, qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, l’assegnatario sarà escluso dalla graduatoria e decadrà dal beneficio del contributo eventualmente già concesso.
Le somme eventualmente recuperate andranno ad alimentare la dotazione del fondo sociale per gli anni successivi.
Si fa presente che la concessione del contributo a favore degli assegnatari che abbiano già beneficiato del fondo sarà condizionata al puntuale rispetto del piano di rientro sottoscritto, con la precisazione che l’assegnatario resosi moroso sarà escluso dall’erogazione della sovvenzione, salvo che non provveda al pagamento delle rate insolute entro il termine fissato dal bando per la presentazione delle domande.
Art. 7
Trattamento dei dati personali
I dati verranno trattati conformemente al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Il Direttore del Servizio
F.to Dr. Franco Corosu

Ultimo aggiornamento: 28/05/2021, 11:26

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