Autorizzazione regionale per la caccia (tesserino venatorio).
Per poter esercitare in Sardegna l'attività venatoria è necessario ottenere dal proprio comune di residenza l'autorizzazione regionale all'esercizio della caccia (tesserino Venatorio).
Il tesserino ha la durata di 6 anni dalla data di emissione è valido su tutto il territorio regionale ed è necessario allegare un foglio venatorio da richiedere annualmente.
Requisiti
Aver compiuto il diciottesimo anno d'età, essere munito della licenza di porto di fucile per uso caccia e di aver provveduto al pagamento dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi nel rispetto dei minimi previsti dalla legge.Costi
Il rilascio da parte del Comune è gratuito.Normativa
L.R. n. 23 del 29/07/1998;
L.R. n. 92 del 22/04/1978
Documenti da presentare
Per il rilascio dell'autorizzazione dell'esercizio della caccia è necessario presentare:
- dichiarazione in cui si autocertifica il luogo di residenza e si dichiara il possesso della licenza del porto di fucile per uso caccia, allegando la fotocopia del porto d'armi e della foglina;
- fotocopia della polizza assicurativa in corso di validità;
- originale della ricevuta di versamento di 25¤ alla tesoreria regionale con causale 'autorizzazione annuale all'esercizio venatorio' indicando la stagione di riferimento;
- ultimo libretto venatorio.
Il cacciatore è tenuto annualmente, ferma restando la validità dell'autorizzazione, a:
- ritirare presso il comune di residenza il foglio che dura una sola stagione dove gli uffici provvederanno a consegnarlo al cacciatore che ne fa richiesta, debitamente compilato, timbrato e firmato;
- consegnare al comune di residenza entro il 1 marzo di ogni anno, l'originale del foglio venatorio compilato in tutte le sue parti.
Incaricato
Tempi complessivi
-Note
Inn caso di mancato o ritardo nella consegna, o in caso di incompleta trascrizione dei dati nelle schede, saranno applicate le sanzioni previste dall'art.74, comma 5, della L.R. 23/98.
Se il cacciatore non è andato a caccia ma ha ugualmente ritirato il foglio è obbligato a consegnarlo entro il 1 marzo di ogni anno.
In caso di deterioramento o smarrimento del foglio il cacciatore può ottenere il duplicato rivolgendosi al comune di residenza, dopo aver presentato relativa denuncia all'autorità di pubblica sicurezza o alla locale stazione dei carabinieri.
Il foglio venatorio è personale e non cedibile.
In allegato il modulo per la richiesta dell'autorizzazione regionale.