Reddito di inclusione sociale “Agiudu torrau” parte II - SCADENZA 18 dicembre 2023

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Data scadenza:

30 novembre -1

Data:

21 novembre 2023

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538

Tempo di lettura:

27 min

Reddito di inclusione sociale “Agiudu torrau” parte II - SCADENZA 18 dicembre 2023
Reddito di inclusione sociale “Agiudu torrau” parte II - SCADENZA 18 dicembre 2023

Altri interventi di contrasto alla pandemia covid 19

- PARTE SECONDA –

Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale “Agiudu torrau”

(Legge Regionale 2 agosto 2016, n. 18 – D.G.R. n. 23/26 del 22 giugno 2021)

ANNUALITA’ 2021

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista:

  • la Legge Regionale 2 agosto 2016, 18 recante “Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - “Agiudu torrau”;
  • la Deliberazione della G.R. n. 23/26 del 22 giugno 2021 recante “Linee guida per il triennio 2021-2023 concernenti le modalità di attuazione del “Reddito di inclusione sociale” di cui alla R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19. Approvazione preliminare.”;
  • la Deliberazione della R. n. 34/25 dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto “Linee guida per il triennio 2021 – 2023 concernenti le modalità di attuazione del “Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19. Approvazione definitiva.”;
  • la propria determinazione n. 661 del 17 novembre 2023 di approvazione del presente avviso e della relativa documentazione.

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande, nell’ambito del Fondo Regionale per il Reddito di inclusione sociale (REIS) - Anno 2021, riguardante “Altri interventi di contrasto alla Pandemia Covid-19” - Parte Seconda delle linee guida regionali.

Art. 1 - OGGETTO

Il presente avviso ha come oggetto la realizzazione della misura regionale denominata Reddito d’inclusione sociale (REIS) - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - Parte Seconda “Altri interventi di contrasto alla Pandemia Covid-19”, secondo gli indirizzi contenuti nelle Linee Guida approvate in via definitiva con deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 dell’11 agosto 2021.

Art. 2 - Finalità

La misura è finalizzata ad offrire un supporto prioritariamente alle famiglie che non hanno i requisiti per accedere al REIS - Parte Prima e al Reddito di Cittadinanza (RDC)/Assegno di Inclusione (AdI) o ad altre forme di aiuto e che, a causa delle conseguenze economiche sociali della pandemia COVID-19, si trovano in una situazione di disagio socio-economico, comprese le famiglie che si rivolgono per la prima volta ai servizi sociali.

Art. 3 - Destinatari

Possono accedere alla misura regionale:

  • i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale. Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi;
  • le persone e le famiglie residenti e domiciliati nel Comune di Olzai in possesso di un ISEE ordinario o corrente non superiore ad € 15.000,00.

Art. 4 - Valutazione dello stato di bisogno

La valutazione dello stato di bisogno da parte del Servizio Sociale Professionale, nel pieno rispetto della propria autonomia tecnico-professionale, avverrà sia tenendo conto della condizione socio-economica di base (definita dal valore ISEE), sia attraverso la valutazione di fattori aggravanti la condizione di bisogno che tengano conto, a titolo esemplificativo:

  • della perdita del lavoro e/o riduzione consistente del proprio reddito familiare a causa delle conseguenze economico sociali della pandemia Covid-19;
  • della situazione sanitaria precaria in assenza o attesa dei relativi benefici economici con particolare attenzione ai pazienti colpiti dal Covid-19 dimessi dall’ospedale che hanno perso la propria autosufficienza e necessitano di assistenza domiciliare, le persone ricoverate e/o dimesse dall’ospedale che devono prendersi cura di un congiunto non autosufficiente o, nel caso di disabili, i minorenni/maggiorenni non capaci di provvedere a loro stessi e assistiti da parenti, per malattia o decesso dei genitori;
  • della modifica nelle proprie abitudini di vita a causa delle conseguenze economico sociali della pandemia Covid-19 (acquisti, accesso alle opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative, accesso ai servizi non essenziali, ecc);
  • della situazione abitativa incerta (rischio di sfratto, coabitazione, usufrutto temporaneo, difficoltà a sostenere le spese del canone di locazione o del mutuo, difficoltà a sostenere il pagamento delle utenze domestiche, ecc.);
  • di situazioni di emarginazione sociale, o condizione di rischio sociale correlata a dipendenze, problematiche giudiziarie, ecc.;
  • della presenza di minori e/o anziani non autosufficienti;
  • dell’assenza di relazioni parentali considerabili “risorse” (familiari civilmente obbligati ex art. 433 c.c.);
  • e comunque di ogni altro elemento di disagio aggravante la situazione di bisogno, valutato nel pieno rispetto della propria autonomia tecnico-professionale.

Fermo restando il possesso di un ISEE non superiore a 15.000,00 euro il Servizio Sociale Professionale potrà valutare l’ammissione alla presente misura di adulti, esclusi dal mercato del lavoro da più di 24 mesi, che convivono con genitori pensionati. Per tali situazioni sarà vincolante la partecipazione ad un progetto di attivazione sociale privilegiando percorsi di inclusione lavorativa.

Art. 5 - Deroghe

Con la misura in oggetto possono essere concesse integrazioni reddituali anche ai nuclei familiari che beneficiano del RdC/AdI, quando l’importo di RdC/AdI mensile percepito è inferiore al valore REIS mensile che sarebbe riconosciuto sulla base del nucleo familiare e dell’ISEE di riferimento. L’integrazione è garantita fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS spetterebbero in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza, così come indicati nel successivo art. 7.

Le provvidenze saranno concesse con le modalità di cui al paragrafo 2 “Deroghe” delle Linee Guida regionali.

Art. 6 - Priorità di erogazione

Per la redazione della graduatoria degli ammessi sarà applicato quale unico criterio il rispetto delle seguenti priorità:

  • priorità 1: avranno priorità i nuclei familiari che non hanno i requisiti per accedere al REIS - Parte Prima, al Reddito di Cittadinanza/Assegno di inclusione o ad altre forme di aiuto e che si trovano, a causa delle conseguenze economico-sociali della pandemia COVID-19, in situazione di disagio socio-economico, comprese le famiglie che si rivolgono per la prima volta ai Servizi Sociali;
  • priorità 2: in base alla situazione economica rilevata dalla certificazione ISEE - avranno precedenza i nuclei familiari in possesso di ISEE più basso.

Art. 7 - Scala degli importi

Gli importi dei contributi sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle:

 

Numero componenti

Importo mese/semestre

Priorità 1

Priorità 2

Priorità 3

Priorità 4

ISEE

 € 0 - € 3.000,00

ISEE

€ 3.001 - € 6.000

ISEE

€ 6.001 - € 9.359

ISEE

€ 9.360 - € 12.000

1

Importo mensile

€ 275,00

€ 225,00

€ 140,00

€ 90,00

Importo semestrale

€ 1.650,00

€ 1.350,00

€ 840,00

€ 540,00

2

Importo mensile

€ 350,00

€ 300,00

€ 215,00

€ 165,00

Importo semestrale

€ 2.100,00

€ 1.800,00

€ 1.290,00

€ 990,00

3

Importo mensile

€ 425,00

€ 375,00

€ 290,00

€ 240,00

Importo semestrale

€ 2.550,00

€ 2.250,00

€ 1.740,00

€ 1.440,00

4 e più

Importo mensile

€ 455,00

€ 405,00

€ 320,00

€ 270,00

Importo semestrale

€ 2.730,00

€ 2.430,00

€ 1.920,00

€ 1.620,00

             

L’intervento verrà riconosciuto per 6 mesi, rinnovabili di ulteriori 6 mesi previa riapertura della procedura e rivalutazione ei requisiti di accesso.

Art. 8 - Presentazione delle domande

La domanda di accesso alla misura in oggetto, redatta sull’apposito modulo disponibile presso l’ingresso del Comune, l’Ufficio Servizi Sociali e sul sito web del Comune di Olzai, completa della documentazione richiesta, dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre il 18 dicembre 2023 all’Ufficio Protocollo del Comune di Olzai, e potrà essere trasmessa solo ed esclusivamente in una delle seguenti modalità:

Alla domanda, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dovrà essere allegare la seguente documentazione obbligatoria:

  • copia del documento d’identità e del codice fiscale del richiedente in corso di validità;
  • copia attestazione ISEE 2023 (ordinario o corrente) in corso di validità e priva di omissioni;
  • regolare permesso di soggiorno CEE per soggiornanti di lungo periodo per i cittadini non comunitari;
  • ricevuta di presentazione della domanda Reddito di Cittadinanza;
  • eventuale ricevuta di esito negativo o di decadenza dal Reddito di Cittadinanza;
  • eventuale altra documentazione ritenuta valida per la valutazione della domanda, attestante lo stato di bisogno di cui all’art. 4 del presente Avviso;
  • copia del codice IBAN intestato e/o cointestato al richiedente.

La domanda, debitamente compilata e firmata dal richiedente, dovrà essere presentata da un solo componente il nucleo familiare. Nell’ipotesi in cui pervengano istanze da più componenti il medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell’ora di arrivo al Protocollo dell’Ente.

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati alla data di presentazione della domanda.

Si precisa che non si procederà alla valutazione delle domande in assenza della documentazione obbligatoria prevista dal presente avviso.

Art. 9 - Motivi di esclusione o decadenza

Saranno esclusi dal programma coloro che:

  • non possiedono i requisiti e le caratteristiche indicati nel presente avviso pubblico;
  • effettuino false dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
  • presentino la domanda oltre i termini stabiliti;
  • non comunichino al Servizio Sociale variazioni di requisiti che hanno rilevanza sul presente programma;
  • coloro che presentino la domanda oltre i termini stabiliti.

Art. 10 - Graduatoria degli ammessi

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l’ufficio di Servizio Sociale procederà con l’istruttoria delle domande pervenute e predisporrà la graduatoria provvisoria dei beneficiari, nel rispetto delle linee guida regionali summenzionate.

La graduatoria di ammissione sarà redatta sulla base delle priorità stabilite dal presente avviso e sulla base delle istanze pervenute nei termini come sopra fissati, per le quali siano stati positivamente verificati tutti i requisiti di ammissione.

La pubblicazione sul sito istituzionale del Comune assolve all’obbligo posto a carico dell’Ente di comunicazione dell’esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria provvisoria è ammesso ricorso entro il termine di 10 giorni dall’avvenuta comunicazione dell’esito del procedimento. Decorso il periodo di 10 giorni in mancanza di ricorsi, ovvero, in caso di ricorsi, successivamente alla loro definizione, sarà approvata la graduatoria definitiva.

Resta inteso che si procederà all’erogazione dei contributi in favore di tutti i soggetti collocati in posizione utile nella graduatoria e nel rispetto delle priorità previste, fino ad esaurimento delle risorse assegnate dalla Regione Autonoma Sardegna.

Art. 11 - Modalità di erogazione

Il beneficio sarà erogato per ogni singolo mese successivo alla data di approvazione della graduatoria.

Lo stesso sarà erogato al beneficiario a mezzo bonifico. In caso di revoca o variazione del contributo mensile che comportino un risparmio per l’Amministrazione, si procederà con l’assegnazione del beneficio ai nuclei familiari in posizione utile in graduatoria, con le medesime modalità di cui agli articoli precedenti.

Art. 12 - Pubblicità dell’avviso e informazioni

Il presente avviso, unitamente al modello di domanda sono a disposizione dei cittadini presso l’ingresso del Comune, l’Ufficio Servizi Sociali e sul sito web del Comune di Olzai all’indirizzo www.comune.olzai.nu.it.

Informazioni inerenti il presente Avviso possono essere richieste all'Ufficio Servizi Sociali nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13,30; il martedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30 - Tel. 0784 55001 int. 3 - email: servizisociali@comune.olzai.nu.it.

Art. 13 - Controlli e sanzioni

È responsabilità del cittadino informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento della propria situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti nel presente avviso.

Qualora il cittadino non informi il Servizio Sociale delle variazioni intervenute, lo stesso decade immediatamente dal beneficio accordato ed incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi in materia vigenti. In tal caso il Comune ha facoltà di rivalsa per le somme indebitamente percepite.

L’Ente effettuerà idonei controlli sulla veridicità della situazione dichiarata, anche attraverso i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Sarà compito del Comune verificare che l’assegnazione del contributo sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di povertà, anche facendo ricorso, per la gestione dell’intervento, ove necessario, alla figura dell’amministrazione di sostegno, al fine di garantire l’effettivo utilizzo della prestazione per le finalità dell’intervento.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dal Capo VI del D.P.R. n. 445/2000, i competenti uffici comunali adotteranno specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016:

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Amministrazione Comunale.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

L’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento e delle sue successive fasi.

Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche. I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione, tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile a svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni, e secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel Reg. UE 679/2016.

Art. 15 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è la l'Assistente Sociale, Dott.ssa Barbara Longu.

Art. 16 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente avviso, si rimanda alla Legge Regionale n. 18/2016 alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 23/26 del 22 giugno 2021 e n. 34/25 dell’11 agosto 2021 nonché ad altri documenti atti che la stessa Regione potrà predisporre a seguito della pubblicazione del seguente avviso.

Le eventuali variazioni e/o integrazioni derivanti da circolari regionali di attuazione del programma, disposizioni normative vincolanti che interverranno successivamente all’adozione del presente atto o all’avvio dei progetti, si intendono modificative o integrative del presente avviso.

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Simonetta Guiso

 

A cura di

Comune di Olzai
Corso Vittorio Emanuele 25 08020 - Olzai (NU)
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