Assegnazione dei contributi per il sostegno locazione 2023 - SCADENZA 18 dicembre 2023

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Data scadenza:

30 novembre -1

Data:

21 novembre 2023

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37 min

Assegnazione dei contributi per il sostegno locazione 2023 - SCADENZA 18 dicembre 2023
Assegnazione dei contributi per il sostegno locazione 2023 - SCADENZA 18 dicembre 2023

 BANDO PUBBLICO

 per l’assegnazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione

Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 – Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.

Deliberazione Giunta Regionale n. 29/5 dell’8 settembre 2023.

- Anno 2023 -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 11 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” che istituisce il Fondo Nazionale da utilizzare per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione;

Visto l’art. 1, comma 1, del D.M.LL.PP. del 7 giugno 1999, riguardante i requisiti minimi per l’accesso al beneficio in oggetto;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 29/5 dell’8 settembre 2023 avente ad oggetto “Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione risorse stanziate nell’anno 2023 e criteri per il funzionamento del Fondo. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11.” e il relativo allegato recante i criteri per l’individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi;

Vista la nota regionale, Prot. n. 36815 del 14 settembre 2023, con la quale la Regione Sardegna invitava i Comuni a predisporre i bandi pubblici per la misura in oggetto;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 16 novembre 2023 recante “Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 art. 11 - Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione - Anno 2023 - Indirizzi al Responsabile del Servizio.”;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 660 del 17 novembre 2023 avente ad oggetto “Legge n. 431 del 9 dicembre 1998, art. 11 - Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione - Annualità 2023 - Approvazione Bando Pubblico e modulistica.”.

RENDE NOTO

che, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per l’assegnazione del contributo di sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 2023, di cui all’art. 11 della Legge n. 431/1998.

Art. 1 - Destinatari e requisiti di accesso al beneficio

Possono accedere al Fondo Nazionale in oggetto i nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata, site nel Comune di Olzai.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione.

Per l’ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

  • residenza anagrafica nel Comune di Olzai e nell’alloggio per il quale si richiede il contributo;
  • cittadinanza italiana o di altro Stato aderente alla Comunità Europea;
  • cittadini immigrati extracomunitari in possesso di un regolare titolo di soggiorno;
  • essere titolari di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà privata sita nel Comune di Olzai ed occupata a titolo di abitazione principale.

     Il contratto di locazione deve:

  • risultare regolarmente registrato ai sensi di legge ed in regola con le registrazioni annuali - versamento imposta di registro o esercizio opzione “cedolare secca” e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente;
  • sussistere per il periodo al quale si riferisce il contributo di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato nell’anno 2023.

In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare, da parte del Comune, nell’anno successivo.

Art. 2 - Requisiti economici

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali:

  • Fascia A - ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore a € 14.657,24, rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%. L’ammontare del contributo non può essere superiore a € 3.098,74;
  • Fascia B - ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore a € 16.744,00, rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L’ammontare del contributo non può essere superiore a €320,00.

Art. 3 - Nucleo familiare

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nello stesso stato di famiglia anagrafica alla data di presentazione della domanda, ai sensi della normativa vigente.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo, il richiedente deve far parte del nucleo tra i cui componenti figura il titolare del contratto di locazione.

Ogni componente del nucleo familiare viene computato una unità indipendentemente dal fatto che sia o meno percettore di reddito, che sia o meno a carico e che sia maggiorenne o minorenne.

I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche se anagraficamente non residenti nel medesimo alloggio, salvo il caso in cui esista un provvedimento di separazione, regolarmente omologato dal Tribunale. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo (D.P.C.M. 04.04.2001 n. 242 e successive modifiche o integrazioni).

Art. 4 - Entità del contributo

L’ammontare del contributo non può essere superiore ad € 3.098,74 per i nuclei rientranti in fascia A e ad € 2.320,00 per i nuclei familiari rientranti in fascia B.

L’entità del contributo massimo erogabile è data dalla differenza tra il canone annuo effettivo risultante dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all’ISEE del nucleo familiare.

Esempio di calcolo

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00 - Fascia di appartenenza A - Percentuale di massima incidenza del canone sul reddito 14%

Canone annuo effettivo (CA): € 3.600,00

Canone sopportabile (CS) = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00

Ammontare massimo del contributo annuo = CA-CS = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00

L’importo del contributo sarà proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione.

Qualora il contributo trasferito dalla Regione fosse insufficiente a coprire l’intero fabbisogno del Comune, per ragioni di equità e parità di trattamento, si opererà la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B.

Art. 5 - Motivi di esclusione

Non sono ammessi a partecipare al presente bando:

  • i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1(abitazione di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (palazzi di pregi artistici e signorili);
  • i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 della L. R. n. 13/1989 s.m.i, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l’intera proprietà, l’adeguatezza dell’alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene;
  • i nuclei familiari assegnatari, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare, di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (es. Contratto di affitto ERP);
  • i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il 2° grado, o tra coniugi non separati legalmente.
  • in assenza di un solo dei requisiti elencati nell’art. 1 del presente bando.

Art. 6 - Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione

Nel rispetto della deliberazione di Giunta Regionale n. 29/5 dell’8 settembre 2023 non sono ammessi a contributo gli utenti già percettori della quota affitto del reddito/pensione di cittadinanza; tale incompatibilità tra le due misure di sostegno alla locazione è valutata mensilmente.

Pertanto, l'utente che percepisce il reddito/pensione di cittadinanza per una frazione di anno potrà essere ammesso al contributo in oggetto esclusivamente con riguardo alla frazione di anno non coperta dall’altro contributo

Pertanto, il richiedente dovrà presentare, entro e non oltre il 15 gennaio 2024, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale dovrà indicare le mensilità percepite nell’anno 2023 della quota di affitto del reddito/pensione di cittadinanza.

Art. 7 - Modalità di erogazione del contributo

Il contributo viene concesso, per l’anno 2023, a decorrere dal 1° gennaio 2023 o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva, e fino al 31 dicembre 2023 o sino alla data di scadenza o recesso del contratto.

L’entità del contributo è proporzionale ai mesi di validità del contratto stesso ed è calcolata in dodicesimi in funzione delle mensilità per le quali si dimostri l’effettivo e regolare pagamento del canone di locazione.

Pertanto, la liquidazione è subordinata alla presentazione delle ricevute comprovanti l’avvenuto pagamento del canone di locazione per l’anno 2023.

In caso di erogazione da parte della Regione di un finanziamento inferiore al fabbisogno, per ragioni di equità e parità di trattamento, sarà operata una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle predette fasce A e B e Fascia Covid, fino alla concorrenza delle risorse assegnate.

In caso di morosità e di conseguente impossibilità di presentazione delle ricevute mensili di pagamento, il Comune procederà all’erogazione del contributo direttamente al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima, mediante acquisizione di apposita dichiarazione da parte del proprietario dell’immobile, sottoscritta dal locatore e dal conduttore.

Il Comune provvede all’erogazione del contributo nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione Sardegna a valere

sul Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione e fino al momento in cui tali somme saranno contabilmente disponibili. Pertanto, non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati fino al verificarsi delle suddette condizioni.

Art. 8 - Termini di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione al presente Bando dovrà essere presentata in forma di Dichiarazione Sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito web all’indirizzo www.comune.olzai.nu.it e disponibile presso il Comune negli orari di apertura al pubblico.

La domanda, debitamente compilata, sottoscritta e corredata della documentazione richiesta, dovrà pervenire al Comune di Olzai, entro e non oltre il 18 dicembre 2023, in una delle seguenti modalità:

  • mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Olzai, negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 13,30. Il martedì anche il pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30;
  • a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo Comune di Olzai - Ufficio Servizi Sociali - Via Vittorio Emanuele n. 25 - 08020 - Olzai;
  • a mezzo posta elettronica all’indirizzo servizisociali@comune.olzai.nu.it riportante nell’oggetto la dicitura “ n. 431/1998 - Anno 2023 - Domanda di ammissione”;
  • mezzo PEC all’indirizzo servizisociali@pec.comune.olzai.nu.it riportante nell’oggetto la dicitura “ n. 431/1998 - Anno 2023 - Domanda di ammissione”.

Per la trasmissione via mail o via PEC la domanda e la documentazione allegata dovrà essere scansionata e trasmessa in formato pdf.

Le domande pervenute fuori termine, o incomplete, o prive degli allegati, non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria con conseguente esclusione.

L’Amministrazione Comunale non risponde di smarrimento o ritardo o di altri disguidi in caso di domanda inviata per posta.

Le istanze inviate tramite servizio postale verranno prese in considerazione solo se pervenute entro e non oltre il termine fissato dal presente Bando.

Con la sottoscrizione della domanda, il richiedente assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti richiesti per sé e per gli altri componenti il proprio nucleo familiare anagrafico, nonché la sussistenza delle altre condizioni reddituali dichiarate per la formazione del reddito complessivo annuo.

Documentazione da allegare alla domanda:

  • copia del contratto di locazione dell’immobile regolarmente registrato all’Ufficio del Registro competente o depositato per la registrazione;
  • ricevuta di versamento dell’Imposta annuale di Registrazione relativa all’anno in corso (Mod. F 23) o copia dell’adesione al Decreto Legislativo 23/2001 art. 3 “cedolare secca”;
  • attestazione ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare, in corso di validità;
  • copia del documento di identità e copia del codice fiscale del richiedente, in corso di validità;
  • copia del titolo di soggiorno (solo per i cittadini immigrati extracomunitari);
  • eventuale copia del codice IBAN intestato/cointestato al richiedente, stampato con intestazione della Banca/Posta.

Ai fini della concreta assegnazione delle somme spettanti, i fruitori del beneficio saranno invitati, successivamente all’approvazione della graduatoria definitiva, a presentare, entro e non oltre il 15 gennaio 2024, le ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione per l’anno 2023, le quali dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati:

  • nominativo e firma del locatore;
  • nominativo del conduttore dell’immobile;
  • ubicazione dell’immobile;
  • importo del canone;
  • causale;
  • periodo a cui il canone si riferisce.

Le ricevute dovranno essere complete di marca da bollo da € 2,00; la marca da bollo non è necessaria in caso di contratto in regime di “cedolare secca” o se trattasi di ricevute di bonifico bancario/postale.

Art. 9 - Formazione e pubblicazione della graduatoria

Il Comune procede all’istruttoria delle domande dei richiedenti pervenute entro i termini, verificandone la completezza e la regolarità e redige la graduatoria degli ammessi e degli esclusi al contributo.

La graduatoria provvisoria verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale all’indirizzo www.comune.olzai.nu.it, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, fermo restando, in capo agli interessati, la possibilità di presentare eventuali ricorsi debitamente motivati entro e non oltre il termine di 7 giorni successivi alla data di pubblicazione della stessa; qualora entro detto termine non pervengano ricorsi la graduatoria assumerà carattere definitivo

La pubblicazione sul sito assolve all’obbligo di comunicazione posto a carico dell’Ente dell’esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

Art. 10 - Controlli e sanzioni

Spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive presentate (art. 71 del D.P.R. n. 445/2000).

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

In particolare l’Amministrazione si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni effettuate rispetto alla situazione familiare, residenza, assegnazione quota affitto tramite reddito/pensione di cittadinanza potendo verificare i dati acquisiti con quelli presenti presso gli uffici competenti.

L’Amministrazione si riserva di agire per il recupero delle somme eventualmente già corrisposte compreso ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità delle dichiarazioni (art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 109/1998).

Art. 11 - Responsabile procedimento

Il Responsabile del Procedimento è l’Assistente Sociale, Dott.ssa Barbara Longu, reperibile al 0784 55001 int. 3 o all’indirizzo mail servizisociali@comune.olzai.nu.it.

Art. 12 – Pubblicità del Bando

Il presente avviso e la relativa modulistica sono pubblicati all’albo pretorio, sul sito internet del Comune di Olzai  www.comune.olzai.nu.it e sono disponibili all’ingresso del Comune e presso l’Ufficio Servizi Sociali nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

Art. 13 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente in materia e in particolare alla L. n. 431/1998, al D.M.LL.PP. 07.06.1999 e alle linee guida emanate dalla Regione Sardegna nonché ad altri documenti o atti che la stessa Regione potrà predisporre a seguito della pubblicazione del seguente avviso.

Le eventuali variazioni e/o integrazioni derivanti da circolari regionali di attuazione del programma, disposizioni normative vincolanti che interverranno successivamente all’adozione del presente atto, si intendono modificative o integrative del presente avviso.

Art. 14 - Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)

Il Comune di Olzai, con sede in Olzai, Via Vittorio Emanuele n. 25, email info@comune.olzai.nu.it - PEC protocollo@pec.comune.olzan.nu.it - Tel. 0784 55001, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente,  nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.

Vi informiamo che il trattamento dei Vostri dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’Amministrazione.

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd “minimizzazione dei dati”, i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Vostra dignità e la Vostra riservatezza. Il conferimento dei dati di cui al presente bando è obbligatorio ed il loro mancato inserimento comporterà l’applicazione delle disposizioni sanzionatorie espressamente previste dalla vigente normativa. I dati raccolti con la domanda per il presente bando potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii). Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.

I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare. Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella Società DASEIN s.r.l. con sede in Torino, Lungo Dora Colletta n. 81. Il Referente per il Titolare/Responsabile è il Dott. Giovanni Maria Sanna che è possibile contattare ai seguenti recapiti cell. 3491275212 - email sanna.dpo@dasein.it.

  IL Responsabile del Servizio

Dott.ssa Simonetta Guiso

A cura di

Comune di Olzai
Corso Vittorio Emanuele 25 08020 - Olzai (NU)
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