REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS)
- PARTE PRIMA -
(Legge Regionale 2 agosto 2016, n. 18 – D.G.R. n. 23/26 del 22 giugno 2021)
ANNUALITA’ 2022 e 2023
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista:
- la Legge Regionale 2 agosto 2016, 18 recante “Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale -“Agiudu torrau”;
- la Deliberazione della G.R. n. 23/26 del 22 giugno 2021 recante “Linee guida per il triennio 2021-2023 concernenti le modalità di attuazione del “Reddito di inclusione sociale” di cui alla R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19. Approvazione preliminare.”;
- la Deliberazione della R. n. 34/25 dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto “Linee guida per il triennio 2021 – 2023 concernenti le modalità di attuazione del “Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19. Approvazione definitiva.”;
- la nota Prot. n. 23088 del 1° settembre 2023 della Regione Autonoma della Sardegna avente per oggetto “Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 e compatibilità/incompatibilità con le misure di cui Decreto Legge 48/2023 Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro – chiarimenti interpretativi”;
- la propria determinazione n. 648 del 14 novembre 2023 di approvazione del presente avviso e della relativa documentazione.
RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di accesso al Fondo regionale per il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) - Parte Prima – Annualità 2022 e 2023.
Art. 1 – OGGETTO
La misura regionale “Reddito di Inclusione Sociale” – REIS prevede l’erogazione di un sussidio economico destinato alle famiglie che vivono una condizione di difficoltà economica.
Con la misura del Reddito d’inclusione sociale (REIS) la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi volti a contrastare la povertà e l’esclusione sociale previsti da norme nazionali ed europee, come previsto dall’art. 6 della L.R. n. 18/2016.
Il Comune di Olzai dà applicazione al REIS nel rispetto delle priorità e dei principi generali riguardanti i requisiti d’accesso e l’ammontare minimo e massimo del sussidio economico, secondo quanto stabilito dalle Linee Guida Regionali di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 23/26 del 22 giugno 2021 approvate, in via definitiva, con deliberazione di Giunta Regionale n. 34/25 dell’11 agosto 2021.
Art. 2 - Finalità
La finalità del REIS è dettata dall’art. 1 della L.R. n. 18/2016, secondo cui “La Regione autonoma dalla Sardegna opera attivamente affinché ogni nucleo familiare, unipersonale o pluripersonale, nel territorio isolano superi la condizione di povertà e sia posto in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale….”.
Si rende, pertanto, necessario accompagnare le famiglie in un percorso d’inclusione sociale in cui i destinatari svolgano un ruolo attivo e partecipato; la Legge Regionale infatti prevede la loro presa incarico e l’attuazione di un progetto d’inclusione attiva che tenga conto delle condizioni di vita delle persone in stato di povertà, individuando soluzione ai loro problemi.
Art. 3 - Destinatari
Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale.
Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi.
Art. 4 - Requisiti di accesso
Per accedere al REIS:
- il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- residenza nel Comune di Olzai, al momento della presentazione della domanda;
- essere cittadino italiano o comunitario, oppure cittadino straniero in possesso di regolare titolo di soggiorno;
- il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- un indicatore della situazione economica equivalente ISEE ordinario o corrente fino a € 12.000,00 - L’ISEE corrente può essere presentato qualora nel nucleo famigliare si verifichi, in maniera alternativa:
- una variazione della situazione lavorativa;
- un’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare;
- una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente. In questi casi l’ISEE corrente consente di aggiornare il valore dell'indicatore ISEE prendendo a riferimento i redditi relativi a un periodo di tempo più ravvicinato. La normativa vigente prevede inoltre la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell’anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell’ISEE corrente.
- un patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE non superiore ad € 8.000 accresciuto di € 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di € 12.000, incrementato di ulteriori € 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza (all. DPCM 159/2013);
- le persone e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra euro 9.360 e euro 12.000 dovranno avere, oltre il possesso dei requisiti sopra descritti, dovranno avere un valore ISR (Indicatore della Situazione Reddituale) pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall’Istat, articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata:
Ampiezza della famiglia |
Coefficienti |
Soglia povertà mensile definita dall’ISTAT |
Soglia povertà annuale |
1 componente |
0,60 |
656,97 |
7.883,64 |
2 componenti |
1,00 |
1.094,95 |
13.139,40 |
3 componenti |
1,33 |
1.456,28 |
17.475,36 |
4 componenti |
1,63 |
1.784,77 |
21.417,24 |
5 componenti |
1,90 |
2.080,40 |
24.964,80 |
6 componenti |
2,16 |
2.365,09 |
28.381,08 |
7 e più componenti |
2,40 |
2.627,88 |
31.534,56 |
Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che nessun componente il nucleo familiare possieda:
- autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.Lgs. 171/2005).
Art. 5 - compatibilità REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) E SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO (SFL)
Il REIS è compatibile con la nuova misura nazionale Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) che prevede interventi di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro, il cui contributo percepito rappresenta una “indennità di partecipazione” e non un intervento di contrasto alle povertà.
Per i beneficiari REIS inseriti nella misura di Supporto Formazione e Lavoro, il Progetto Personalizzato di cui all’art. 4 delle Linee guida REIS e al successivo art. 8 del presente Avviso può ritenersi assolto mediante la partecipazione al SFL.
Art. 6 - Incompatibilità tra reddito di inclusione sociale (REIS) -
reddito di cittadinanza (RdC) e Assegno di inclusione (AdI)
Il Reddito di Cittadinanza (RdC) e il REIS sono incompatibili pertanto, il soggetto che percepisce il RdC non può accedere al REIS, fatta eccezione delle deroghe di cui al seguente art. 6.1.
L’istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:
- il richiedente, pur avendo i requisiti per l’accesso al RdC, non abbia presentato domanda;
- il richiedente è stato ammesso al RdC.
Nelle more dell’approvazione delle nuove Linee Guida regionali REIS - Triennio 2024/2026, l’incompatibilità con il REIS trova conferma anche per la nuova misura nazionale “Assegno di Inclusione” (AdI) in quanto trattasi di un intervento di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, in sostituzione del Reddito di cittadinanza a partire dal 1° gennaio 2024. Considerata l’analogia tra le finalità del RdC e la nuova misura AdI saranno applicabili ai nuclei beneficiari dell’AdI le deroghe di cui al seguente art. 6.1.
Art. 6.1 - Deroghe
In deroga a quanto sopra esplicitato, l’ammissione al REIS può essere concessa anche a favore dei nuclei familiari che beneficiano del RdC (dell’AdI dal 2024), con importi fino ai 100,00 euro mensili, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza, così come disciplinato dalle Linee Guida Regionali.
Soltanto per i nuclei familiari percettori del RdC con minori, la soglia per accedere al REIS di cuinal precedente punto 2.1 è incrementata di euro 100 per ogni figlio minore.
Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite d’accesso è determinato in euro 455,00, corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.
A titolo esemplificativo:
Composizione il nucleo familiare |
Limite di accesso alla deroga |
1 o più componenti adulti |
€ 100,00 |
Nucleo familiare con n. 1 minore |
€ 200,00 |
Nucleo familiare con n. 2 minore |
€ 300,00 |
Nucleo familiare con n. 3 minore |
€ 400,00 |
Nucleo familiare con n. 4 o più minori |
€ 455,00 |
In tali fattispecie, limitatamente ai beneficiari RdC, il valore dei sussidi da erogarsi (fermo restando il rispetto del valore ISEE e del numero dei componenti il nucleo familiare) deve essere destinato, da parte del nucleo familiare beneficiario, a sostenere una o più delle spese sociali ed assistenziali definite all’interno della Tabella 1 del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2014, n. 206 “Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell’assistenza”, dai Codici A1.05 a A1.23, a cui si fa espresso rinvio.
Nel caso in cui all’atto della redazione delle graduatorie di cui al presente avviso, non vi sia ancora certezza in merito alla quota di sussidio RdC spettante al beneficiario, il Comune inserisce comunque il beneficiario in graduatoria accantonando le risorse fino agli esiti dell’istruttoria RdC.
Art. 7 - Priorità di erogazione e scala degli importi reis
Il rispetto delle priorità di seguito elencate costituisce l’unico criterio da applicarsi nella redazione della graduatoria delle domande ritenute ammissibili:
- in primo luogo a una scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare;
- in secondo luogo, a una scala di sub - priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo ai sensi
dell’art. 1.3 delle linee guida regionali.
Il REIS verrà riconosciuto per 6 mesi, rinnovabili di ulteriori 6 mesi previa rivalutazione dei requisiti di accesso.
Gli importi del REIS sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare secondo quanto indicato nella seguente tabella:
Numero componenti |
Importo mese/semestre |
Priorità 1 |
Priorità 2 |
Priorità 3 |
Priorità 4 |
ISEE € 0 - € 3.000,00 |
ISEE € 3.001 - € 6.000 |
ISEE € 6.001 - € 9.359 |
ISEE € 9.360 - € 12.000 |
||
1 |
Importo mensile |
€ 275,00 |
€ 225,00 |
€ 140,00 |
€ 90,00 |
Importo semestrale |
€ 1.650,00 |
€ 1.350,00 |
€ 840,00 |
€ 540,00 |
|
2 |
Importo mensile |
€ 350,00 |
€ 300,00 |
€ 215,00 |
€ 165,00 |
Importo semestrale |
€ 2.100,00 |
€ 1.800,00 |
€ 1.290,00 |
€ 990,00 |
|
3 |
Importo mensile |
€ 425,00 |
€ 375,00 |
€ 290,00 |
€ 240,00 |
Importo semestrale |
€ 2.550,00 |
€ 2.250,00 |
€ 1.740,00 |
€ 1.440,00 |
|
4 e più |
Importo mensile |
€ 455,00 |
€ 405,00 |
€ 320,00 |
€ 270,00 |
Importo semestrale |
€ 2.730,00 |
€ 2.430,00 |
€ 1.920,00 |
€ 1.620,00 |
Sub-priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare
All’interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:
- famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati, secondo la normativa vigente in materia;
- coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- famiglie comunque composte, incluse quelle
All’interno di ciascuna fascia di priorità e di sub priorità, i suddetti nuclei familiari saranno ammessi al beneficio in ordine crescente di valore ISEE (dal più basso al valore più elevato).
Art. 8 - Progetti personalizzati di inclusione attiva
L’effettiva erogazione del beneficio è condizionata dall’adesione al “Progetto di Inclusione Attiva” così come stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà redatto durante la fase di presa in carico da parte del servizio sociale professionale di riferimento, in collaborazione con le strutture competenti in materia di servizi per il lavoro, formazione e istruzione.
Il Progetto di inclusione sociale coinvolge tutti i membri del nucleo familiare ed è finalizzato all’emancipazione dell’individuo in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso e alla propria famiglia un’esistenza dignitosa e un’autosufficienza economica.
Per i beneficiari REIS verrà predisposto un progetto di inclusione attiva, a cura del Servizio Sociale Professionale in collaborazione, per gli interventi complessi, con l’équipe multidisciplinare negli Uffici di Piano degli Ambiti PLUS. Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa è l’ASPAL a definire il Patto di servizio.
Il Progetto di Inclusione Attiva deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico. La durata dei progetti non è vincolata a quella dell’erogazione del sussidio monetario.
In caso di mancata accettazione del Progetto di Inclusione Attiva, si procederà con la revoca di ammissione al beneficio.
Si precisa che, in presenza di beneficiari REIS inseriti nella misura Supporto Formazione e Lavoro, il Progetto personalizzato può ritenersi assolto mediante la partecipazione al SFL.
Sono esonerati dall’adesione ad un percorso di Inclusione Attiva:
- le famiglie composte da soli anziani di età superiore ai 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d’invalidità grave superiore al 90 %;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie delle provvidenze previste dalla R. n. 20/1997.
Per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza, il progetto di inclusione coincide con quello definito per la medesima misura nazionale.
Nell’ambito dei progetti di inclusione attiva, i beneficiari del REIS, sussistendo le condizioni, possono svolgere servizi a favore della collettività.
Art. 8.1 - Progetti sperimentali
È prevista l’attivazione di progetti sperimentali nella definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva in favore di nuclei familiari con minori:
- Dote educativa a favore delle famiglie con minori in età scolare e in obbligo scolastico (6-16 anni), consistente in un pacchetto di beni (alimentari, dispositivi informatici) e di servizi per contrastare il digital divide e/o di interventi specifici rivolti ai minori che vivono in famiglie in condizioni di fragilità per aumentare le opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative;
- Sostegno alla Genitorialità qualora si presenti una situazione di bisogno complesso in nuclei in cui sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita.
Per entrambe le tipologie progettuali (sostegno alla genitorialità e dote educativa), potrà essere destinata la somma massima di € 6.000,00 annui (€ 3.000,00 per semestre), anche nei casi in cui il nucleo perda il requisito per il riconoscimento del sussidio economico per il secondo semestre.
Art. 9 - Premialità in funzione dei risultati scolastici
Alle famiglie con minori in età scolare e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni), sarà erogato in aggiunta al sussidio REIS, un premio monetario di € 150,00 per ogni figlio minore che, a conclusione dell’anno scolastico 2023/2024, abbia conseguito la seguente valutazione:
Scuola |
Votazione conseguita |
Scuola primaria |
Ottimo |
Scuola secondaria di I grado |
Media dell’8 |
Scuola secondaria di II grado |
Media dell’8 |
Il premio è compatibile con analoghe misure di fonte comunale, regionale e nazionale.
Le risorse per il finanziamento di questo intervento ricadono nella quota del 20% destinata all’attuazione dei progetti di inclusione sociale.
Art. 10 - Modalità di erogazione del sussidio economico
Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il progetto d’Inclusione Attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziate per il REIS.
Il sussidio non può essere utilizzato per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d’azzardo e tanto meno non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche.
Il Comune mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità a favore dell’intero nucleo familiare.
Si precisa che successivamente alla conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l’impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l’accoglimento di una nuova domanda REIS. Il Comune effettuerà verifiche periodiche dell’ISEE e degli altri requisiti di accesso, avendo cura di adottare i provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamenti della condizione dei beneficiari.
L’erogazione delle risorse ai beneficiari del REIS avverrà a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del provvedimento comunale di ammissione al REIS.
Art. 11 - Doveri dei beneficiari e sospensione dell’erogazione del beneficio
Pena la sospensione dell’erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l’impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicurano l’adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare. I beneficiari del REIS hanno l’obbligo di comunicare al Servizio Sociale Professionale ogni variazione della mutata composizione del nucleo familiare e/o della situazione reddituale e patrimoniale, intervenuta rispetto al momento di presentazione della domanda.
Fatte salve le deroghe di cui all’art. 6.1, qualora un cittadino beneficiario del REIS, durante il periodo di fruizione della Misura regionale, diventi beneficiario del RdC, o dell’AdI, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo REIS.
Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (REIS e RdC/AdI) i sussidi REIS dovranno essere immediatamente restituiti al Comune, secondo le modalità che verranno da esso individuate.
Art. 12 - Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione, redatta sull’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali e sul sito web del Comune di Olzai, completa della documentazione richiesta, dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre il 15 dicembre 2023 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Olzai, e potrà essere trasmessa solo ed esclusivamente in una delle seguenti modalità:
- consegna a mano: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13,30 - il martedì dalle ore 15.30 alle ore 17,30;
- trasmissione via mail: servizisociali@comune.olzai.nu.it;
- trasmissione via pec: protocollo@pec.comune.olzai.nu.it.
Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:
- copia del documento d’identità e della tessera sanitaria del richiedente, in corso di validità;
- copia attestazione ISEE ordinario 2023 o ISEE corrente in corso di validità;
- ricevuta di presentazione della domanda del Reddito di Cittadinanza;
- eventuale ricevuta di esito negativo o di decadenza del Reddito di Cittadinanza;
- regolare permesso di soggiorno CEE per soggiornanti di lungo periodo per i cittadini non comunitari;
- eventuale altra documentazione ritenuta valida per la valutazione della domanda (copia verbale di invalidità civile, verbale L. n. 104/1992, ecc.).
La domanda, debitamente compilata e firmata dal richiedente, dovrà essere presentata da un solo componente il nucleo familiare. Nell’ipotesi in cui pervengano istanze da più componenti il medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell’ora di arrivo al Protocollo dell’Ente.
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati alla data di presentazione della domanda.
È responsabilità del cittadino verificare la correttezza della documentazione presentata (domanda, firma, allegati) all’Ufficio Protocollo.
Si precisa che non si procederà alla valutazione delle domande in assenza della suddetta documentazione obbligatoria prevista dal presente avviso.
Art. 13 - Motivi di esclusione o revoca del beneficio
Saranno esclusi dal programma coloro che:
- non possiedono i requisiti e le caratteristiche indicati nel presente avviso;
- effettuino false dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
- presentino la domanda oltre i termini stabiliti;
- presentino attestazione ISEE con omissioni/difformità;
- non informano il Servizio Sociale di qualunque variazione intervenuta nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente Avviso;
- omettano di comunicare l’ammissione al Reddito di cittadinanza o all’Assegno di Inclusione;
- si rifiutano di sottoscrivere il progetto di inclusione
- non adempiano o interrompano, senza alcun giustificato motivo, gli impegni sottoscritti dal beneficiario nel Progetto d’Inclusione Attiva;
- reiterino comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto.
Art. 14 - Graduatoria
La graduatoria di ammissione sarà definita sulla base delle priorità stabilite dalle Linee Guida approvate con deliberazione di Giunta Regionale n. 34/25 dell’11 agosto 2021 e dal presente Avviso per tutte le domande pervenute nei termini definiti, per cui siano stati positivamente verificati tutti i requisiti di ammissione e comunque sino ad esaurimento delle risorse assegnate al Comune dalla Regione.
Il rispetto delle priorità indicate nel presente atto costituisce l’unico criterio da applicarsi nella predisposizione della graduatoria, così come definito dalla Regione. A parità di priorità di accesso e di reddito ISEE, si darà precedenza alla domanda pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell’ora di arrivo al Protocollo Generale dell’Ente.
Per ciascun cittadino inserito nella graduatoria, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al G.D.P.R. 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”, sarà indicato il numero di protocollo e la data della domanda, la fascia di priorità e la somma mensile REIS erogabile.
Pertanto, gli interessati sono tenuti a richiedere il numero di protocollo al momento della presentazione della domanda.
La graduatoria diventerà definitiva in assenza di eventuali ricorsi che dovranno essere presentati entro 10 giorni dalla sua pubblicazione.
La pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale del Comune assolve all’obbligo di comunicazione posto a carico dell’Ente riguardante l’esito del procedimento per ciascuno degli interessati.
Resta inteso che si procederà all’erogazione dei contributi in favore di tutti i soggetti collocati in posizione utile e nel rispetto delle priorità previste, entro i limiti delle risorse assegnate dalla Regione Autonoma Sardegna e/o accreditate dal Comune di Nuoro – Ente Capofila Distretto PLUS.
Art. 15 - Controlli e sanzioni
È responsabilità del cittadino informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento della propria situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti nel presente avviso. Qualora il cittadino non informi il Servizio Sociale delle modificazioni intervenute, lo stesso decade immediatamente dal beneficio ed incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi attualmente vigenti in materia. L’Ente ha facoltà di rivalsa per le somme indebitamente percepite.
Il Comune effettuerà idonei controlli sulla veridicità della situazione dichiarata, anche attraverso i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
Sarà compito del Comune verificare che l’assegnazione del contributo sia effettivamente destinata a superare le concrete situazioni di povertà, anche facendo ricorso, per la gestione dell’intervento, ove necessario, alla figura dell’amministrazione di sostegno, al fine di garantire l’effettivo utilizzo della prestazione per le finalità dell’intervento.
Le verifiche riguarderanno anche l’effettivo rispetto dei Progetti di sostegno e i risultati conseguiti.
Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dal Capo VI del D.P.R. n. 445/2000, i competenti Uffici Comunali adotteranno specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.
Art. 16 - Ricorsi
Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria provvisoria è ammesso ricorso entro il termine di 10 giorni dall’avvenuta pubblicazione. Se entro tale termine non pervengano ricorsi, la graduatoria assumerà carattere definitivo. Il ricorso potrà essere presentato esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:
- consegnato a mano all’Ufficio Protocollo dell ‘Ente;
- per raccomandata A/R, indirizzata all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Olzai - Via Vittorio Emanuele n. 25;
- mediante PEC da inoltrare all’indirizzo protocollo@pec.comune.olzai.nu.it.
Art. 17 - Pubblicità
Il presente avviso e la relativa modulistica sono pubblicati all’albo pretorio online, sul sito internet del Comune di Olzai all’indirizzo www.comune.olzai.nu.it e sono disponibili presso l’ufficio Servizi Sociali nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.
Art. 18 - Informazioni
Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel presente avviso e sulle modalità di compilazione della domanda è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali nei giorni e negli orari di apertura al pubblico o contattando il seguente recapito telefonico 0784 55001 - int. 3.
Art. 19 - Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali di cui il Comune venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice materia di protezione dei dati personali” ss.mm.ii. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Art. 20 - Disposizioni finali
Per quanto attiene:
- ai progetti personalizzati di inclusione attiva si rimanda all’art. 4 delle linee guida approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 dell’11 agosto 2021;
- le modalità di erogazione del sussidio si rimanda all’art. 7 delle summenzionate linee guida regionali.
Per quanto non previsto dal presente avviso, si rimanda alla L. R. n. 18/2016 alle deliberazioni regionali della Giunta Regionale n. 23/26 del 22 giugno 2021 e n. 34/25 dell’11 agosto 2021 nonché ad altri documenti atti che la stessa Regione potrà predisporre a seguito della pubblicazione del seguente avviso, comprese le FAQ.
Le eventuali variazioni e/o integrazioni derivanti da circolari regionali di attuazione del programma, disposizioni normative vincolanti che interverranno successivamente all’adozione del presente avviso o all’avvio dei progetti, si intendono modificative o integrative del presente avviso
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Simonetta Guiso